Art. 21
Regolamento di attuazione.
In vigore dal 27 feb 2002
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-21