Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gen 2006
1. Il termine di cui all', comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' e comunque non oltre il 1 luglio 2001. 1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del 31 dicembre 2007, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività. 1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all' continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".

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Disposizioni transitorie (Art. 22 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo