Art. 17

Informazioni alle Autorità di altri Stati membri

In vigore dal 27 feb 2002
1. Le sanzioni e le misure di cui all', comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all', commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati. 2. Con il regolamento di cui all' sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-17

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Informazioni alle Autorità di altri Stati membri (Art. 17 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo