Art. 17
Informazioni alle Autorità di altri Stati membri
In vigore dal 27 feb 2002
1. Le sanzioni e le misure di cui all', comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all', commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.
2. Con il regolamento di cui all' sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-17