Art. 12

Perdita della capacità finanziaria

In vigore dal 27 feb 2002
1. Se il requisito di cui all' cessa di sussistere, l'impresa di cui all', commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all', comma 1. 2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all', commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all' sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all', comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno. 3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all' non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all', comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all', comma 10 alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all' della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo