Art. 10
Proseguimento provvisorio dell'attività
In vigore dal 27 feb 2002
1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all', commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all', comma 1.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all', commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all', comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all', comma 1 medesimo.
3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all', comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all' della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-10