Art. 14

Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità

In vigore dal 31 dic 2000
(Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità) 1. Per gli effetti dell', è dato riconoscimento: a)all'estratto del casellario, giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo; b)alle attestazioni, rilasciate dall'autorità di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilità, che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a) medesima. 2. Se non è previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403. 3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-14

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