Art. 9
Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei
In vigore dal 27 feb 2002
Attestato di idoneità professionale
ed elenco degli idonei
1. L'autorità di cui all', comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell', commi 3 o 4, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all', comma 3, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-9