Art. 4
Requisiti
In vigore dal 27 feb 2002
1. Le imprese di cui all', comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli sono iscritte nell'albo di cui all' della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all', comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
3. Le imprese di cui all', comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all', comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell', comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all' della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attività di cui all', comma 3.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-4