Art. 3

Direzione dell'attività

In vigore dal 27 feb 2002
1. Le imprese di cui all', commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all', commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli , dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto. 2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente: a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; c)titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; d)persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. 2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-22;395#art-3

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