Capo I
Art. 22
Copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile
In vigore dal 14 mag 2025
1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una quota del fondo di cui all' e una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del governo ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché dei compensi attribuiti ai sensi degli del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti,sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo altresì l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile.
5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'.
6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera q)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-22