Capo I
Art. 24
Collocamento a disposizione
In vigore dal 17 giu 2000
1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato articolo 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-24