Capo I

Art. 19

Trattamento economico

In vigore dal 17 giu 2000
1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia, in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario prefettizio in relazione alla qualifica di appartenenza. 3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera prefettizia, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-19

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Trattamento economico (Art. 19 Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) — Testo vigente | Portale Normativo