Capo I

Art. 23

Verifica dei risultati

In vigore dal 17 giu 2000
1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell' viene effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all', comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'. 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all' e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell', comma 2. 3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-23

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Verifica dei risultati (Art. 23 Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) — Testo vigente | Portale Normativo