Capo I
Art. 21
Retribuzione di risultato
In vigore dal 17 giu 2000
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi dell', comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-21