Capo I
Art. 25
Comando e collocamento fuori ruolo
In vigore dal 17 giu 2000
1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all', comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, entro il limite massimo di dieci unità, incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Ai fini dell'applicazione degli , fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 <8l>è
equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.
Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni è equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-25