Capo II
Art. 30
Soluzione di questioni interpretative
In vigore dal 17 giu 2000
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all', comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all', comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
2. L'amministrazione dell'interno, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-30