Capo II
Art. 32
Fondo di finanziamento
In vigore dal 17 giu 2000
1. Fermo restando quanto previsto dall', per il finanziamento della retribuzione accessoria è istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell', terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-32