Capo III
Art. 35
Ricognizione dei posti di funzione
In vigore dal 17 giu 2000
1. Entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento di cui all', comma 1, l'amministrazione dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi incarichi è disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilità manifestate dagli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-35