Capo III
Art. 40
Abrogazioni e disapplicazioni
In vigore dal 17 giu 2000
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
a) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, del presente decreto;
b) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano:
a) gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e gli , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-40