Capo I

Art. 13

Assegnazione dei funzionari prefettizi

In vigore dal 17 giu 2000
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell', comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del governo è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-13

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