Capo I

Art. 11

Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione

In vigore dal 17 giu 2000
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario. 2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i prefetti in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione è data comunicazione al competente dipartimento. 4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-11

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Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione (Art. 11 Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) — Testo vigente | Portale Normativo