Capo I
Art. 6
Attività formative
In vigore dal 17 giu 2000
1. La formazione del personale della carriera prefettizia e assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno:
a) il corso di accesso alla qualifica di viceprefetto;
b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari almeno una volta l'anno;
c) il corso riservato ai viceprefetti volto al perfezionamento professionale.
2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-6