Capo I
Art. 3
Espletamento delle attività di studio, consulenza e ricerca
In vigore dal 17 giu 2000
1. Ferma restando la facoltà prevista dall', comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di prefetto e di viceprefetto che si avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-3