Capo I

Art. 18

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 17 giu 2000
1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di ammmistrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del governo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consiglio di amministrazione (Art. 18 Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) — Testo vigente | Portale Normativo