Capo I

Art. 20

Retribuzione di posizione

In vigore dal 17 giu 2000
1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati,è attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto. 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate più posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-20

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