Capo III

Art. 235

In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo quanto previsto dall', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è così modificato: a) nel primo comma dell' le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato"; b) negli , secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto"; c) negli , primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale"; d) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione."; e) il terzo comma dell' è abrogato; f) negli , secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato"; g) il terzo comma dell' è abrogato; h) nel secondo comma dell' le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
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Art. 235 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo