Capo III
Art. 235
In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo quanto previsto dall', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è così modificato:
a) nel primo comma dell' le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli , secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli , primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e) il terzo comma dell' è abrogato;
f) negli , secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g) il terzo comma dell' è abrogato;
h) nel secondo comma dell' le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-235