Capo IV
Art. 236
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è così modificato:
a) negli , terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e " della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
b) il primo comma dell' è sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall', devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
c) il secondo comma dell' e il terzo comma dell' sono abrogati;
d) il primo comma dell' è sostituito dal seguente:
"Le indennità di cui all' sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
e) nel primo comma dell' la parola "pretore" è sostituita dalle parole "pubblico ministero".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-236