Titolo V

Art. 232

In vigore dal 21 mar 1998
1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorità amministrativa dal presente decreto è prevista la possibilità di avvalersi della forza pubblica, l'autorità amministrativa cui la funzione è devoluta, se non ne dispone di propria, ne fa richiesta al prefetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-232

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Art. 232 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo