Titolo V

Art. 231

In vigore dal 21 mar 1998
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-231

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Art. 231 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo