Capo XIII

Art. 226

In vigore dal 3 giu 1999
1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall' del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che nel presente articolo le parole "Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-226

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 226 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo