Capo XIII

Art. 223

In vigore dal 2 gen 2000
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice,... dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. 2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale. 3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-223

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Art. 223 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo