Capo XIII

Art. 219

In vigore dal 21 mar 1998
1. Quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante. 2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-219

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 219 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo