Capo XIII
Art. 219
227 / 249In vigore dal 21 mar 1998
1. Quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante.
2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-219