Capo XI
Art. 217
In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Capo XII-bis
Disposizioni relative alle sezioni distaccate
del tribunale
Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-217