Capo XI

Art. 212

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel comma 1 dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-212

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 212 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo