Capo XI

Art. 209

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 1 dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-209

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 209 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo