Capo X

Art. 206

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 4 dell'articolo 665 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: "4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. 4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-206

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Art. 206 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo