Capo IX
Art. 202
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 596 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.";
b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-202