Capo VIII

Art. 199

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 567 del codice di procedura penale è così modificato: a) nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII"; b) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice"; c) nel comma 6 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-199

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Art. 199 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo