Capo VIII
Art. 196
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 563 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.";
b) nel comma 4 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-196