Capo VIII

Art. 196

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 563 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili."; b) nel comma 4 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-196

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 196 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo