Capo VIII

Art. 193

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)"; b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-193

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Art. 193 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo