Capo VIII
Art. 193
In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)";
b) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-193