Capo VII

Art. 189

In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l'articolo 521 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 521-bis. (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1-bis, 517 comma 1-bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-189

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Art. 189 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo