Capo VII

Art. 187

In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 517 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "1-bis. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 516 comma 1-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-187

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Art. 187 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo