Capo VI

Art. 182

In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-182

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Art. 182 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo