Art. 182
Capo VI

Art. 182

103 / 249
In vigore dal 21 mar 1998
1. Nel comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio.".
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