Capo VIII

Art. 191

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 549 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-191

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Art. 191 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo