Art. 202
Capo IX

Art. 202

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In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 596 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello."; b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-202