Capo IX
Art. 205
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nella lettera c), dopo le parole "o di un tribunale" sono aggiunte le parole "in composizione collegiale";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-205