Capo IX

Art. 205

In vigore dal 21 mar 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale è così modificato: a) nella lettera c), dopo le parole "o di un tribunale" sono aggiunte le parole "in composizione collegiale"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-205

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Art. 205 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo