Titolo I

Art. 6

In vigore dal 21 mar 1998
1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato: a) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare."; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-6

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Art. 6 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. — Testo vigente | Portale Normativo