Capo II
Art. 10
In vigore dal 21 mar 1998
1. Dopo l' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
"Art. 43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). - I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell' del codice di procedura penale.".
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